Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Bonus sociale elettrico per disagio fisico

Responsabile di procedimento: Gallus Diomede
Responsabile di provvedimento: Giancaspro Maria Laura
Responsabile sostitutivo: Sesta Carla

Descrizione

Ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 è istituito il sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici in condizioni di disagio fisico (nel seguito anche: bonus sociale elettrico per disagio fisico). Ai fini dell’ammissione alla compensazione, il cliente interessato presenta apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, fornendo le informazioni e le certificazioni richieste dall’articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007. Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione il cliente interessato è tenuto ad utilizzare l' apposita modulistica messa disposizione almeno sul sito internet del Comune e dell’Autorità (www.arera.it) e sul sito internet di SGAte.Al cliente che presenta una richiesta di ammissione viene rilasciato il certificato previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 contenente anche il codice identificativo della domanda e le credenziali di accesso al portale internet di SGATE per la verifica dello stato della propria pratica.(www.sgate.it).

Le domande dovranno essere presentate al protocollo generale del comune. Le richieste regolari verranno caricate sul sistema SGATE entro trenta giorni. L’impresa di distribuzione applica la componente tariffaria compensativa a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune che ha ricevuto la richieste di ammissione. La compensazione è riconosciuta dall’impresa di distribuzione senza interruzione fino alla notifica di cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.  Nel caso di cessato uso di apparecchiature elettromedicali, la compensazione viene interrotta dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta notifica all’impresa di distribuzione da parte del venditore. Il venditore, entro 10 giorni lavorativi, comunica all’impresa di distribuzione competente le segnalazioni ricevute dal cliente. Il cliente, in conformità all’obbligo di comunicazione tempestiva di cui all’articolo 4, comma 7 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, procede a tale segnalazione entro 30 giorni dal cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

Sono ammessi alla compensazione per disagio fisico i clienti domestici che ricadono nella condizione di disagio fisico che è la condizione in cui versa il cliente domestico, come definita all’articolo 3, comma 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 che recita ”la compensazione……. è riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica…”. La condizione di disagio fisico è attestata da una certificazione ASL che dichiari la presenza, presso il punto di prelievo oggetto dell’agevolazione, di persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita.

Chi contattare

Personale da contattare: Gallus Diomede
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

La compensazione viene applicata direttamente dall'esercente il servizio di vendita dell'Energia elettrica, nella bolletta elettrica. L'ammontare della Compensazione è indicato nell'allegato D "TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI NEL CUI NUCLEO FAMILIARE SONO PRESENTI PERSONE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO FISICO" dell'ARERA autorità di regolazione per L'energia reti e Ambiente

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 000

Allegati

File con estensione pdf Allegato: bonus disagio fisicoMod. Appl..pdf
(Pubblicato il 27/04/2022 - Aggiornato il 27/04/2022 - 443 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Modulo_B_fisico(3).pdf
(Pubblicato il 27/04/2022 - Aggiornato il 27/04/2022 - 365 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Allegato_ASL(2).pdf
(Pubblicato il 27/04/2022 - Aggiornato il 27/04/2022 - 298 kb - pdf)
Recapiti e contatti
via Istria, 1 - 09047 Selargius (CA)
PEC protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
Centralino +39 070 85921
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