Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

L. 162/1998 - Attivazione piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave

Responsabile di procedimento: Grillo Annalisa
Responsabile di provvedimento: Giancaspro Maria Laura
Responsabile sostitutivo: Sesta Carla

Uffici responsabili

Disabili

Descrizione

Il procedimento ha inizio con la richiesta, da parte del disabile grave ovvero dell'amministratore di sostegno o di un familiare referente, di ammissione alla misura di sostegno e di predisposizione del piano personalizzato da inoltrare alla Regione Sardegna per il suo finanziamento.
Il piano personalizzato viene predisposto dall’Assistente Sociale con la collaborazione del soggetto interessato e della sua famiglia.
L’attivazione del progetto avviene a seguito dell’approvazione da parte dell’Assessorato Regionale dell’Assistenza Sociale che provvede, di seguito, al trasferimento dei finanziamenti al Comune.La liquidazione delle somme spettanti avviene dietro presentazione della documentazione attestante la regolare effettuazione delle prestazioni assistenziali a favore del soggetto beneficiario, sulla base delle risorse finanziarie assegnate al beneficiario e trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna.

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Grillo Annalisa

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
75 giorni per le liquidazioni a decorrere dalla presentazione della documentazione attestante la spesa, e sempre a condizione che la RAS abbia provveduto a trasferire i finanziamenti

Riferimenti normativi

Legge 162/98 - L. 104/1992

Allegati

File con estensione pdf Allegato: AVVISO_L._162-98_annualita_2023-2024.pdf
(Pubblicato il 16/12/2022 - Aggiornato il 16/12/2022 - 443 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: L._162_Modulo_di_domanda.pdf
(Pubblicato il 16/12/2022 - Aggiornato il 16/12/2022 - 436 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: 2.-DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-ALLEGATO-D-1.pdf
(Pubblicato il 16/12/2022 - Aggiornato il 16/12/2022 - 193 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Allegato_B_scheda_salute.pdf
(Pubblicato il 16/12/2022 - Aggiornato il 16/12/2022 - 25 kb - pdf)
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