Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Concessione assegno di maternità

Responsabile di procedimento: Giancaspro Maria Laura
Responsabile di provvedimento: Lai Stefania
Responsabile sostitutivo: Sesta Carla

Descrizione

Concessione di un assegno a favore delle mamme non aventi diritto ad altri trattamenti previdenziali o economici di maternità, in possesso di un ISEE familiare non superiore al limite aggiornato annualmente. Il Comune di residenza della richiedente, procede all’istruttoria della domanda acquisita nei termini e, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, dispone la concessione dell’assegno. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica in caso di affidamento preadottivo o adozione. Il procedimento si conclude con l'invio telematico dei dati dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione dell'assegno entro 45 giorni dalla comunicazione.

Chi contattare

Personale da contattare: Lai Stefania

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
75 giorni

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

D.Lgs 151/2001; Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 05/02/2022

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Avviso assegno maternità 2023.pdf
(Pubblicato il 13/03/2023 - Aggiornato il 13/03/2023 - 624 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Modulo domanda assegno maternità anno 2023.pdf
(Pubblicato il 13/03/2023 - Aggiornato il 13/03/2023 - 616 kb - pdf)
Recapiti e contatti
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Centralino +39 070 85921
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