Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (Testamento biologico)

Responsabile di procedimento: Fadda Massimiliano
Responsabile di provvedimento: Denti Enzo
Responsabile sostitutivo: Sesta Carla

Uffici responsabili

Servizio Stato Civile

Descrizione

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, avente ad oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. L'articolo 4 della legge prevede che una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. La persona interessata chiamata “disponente” potrà esprimere le proprie volontà attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza. Chi esprime le DAT indica una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e capace di intendere e di volere che lo rappresenti in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato. Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, queste mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Modalità di presentazione delle DAT

I comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le DAT;
Le DAT devono essere consegnate personalmente dal disponente presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza per l'annotazione nell'apposito registro;
Le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata. L'ufficiale dello Stato Civile non deve partecipare alla redazione della scrittura privata né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima, ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla. Al disponente sarà fornita la ricevuta di avvenuta consegna e deposito.
Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
Nel Comune di Selargius le DAT vanno consegnate personalmente presso l’ufficio dello Stato Civile, esclusivamente su appuntamento.
L’ufficio può essere contattato dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 al numero 0708592345, oppure tramite e-mail: statocivile@comune.selargius.ca.it
L'appuntamento verrà fissato ogni martedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 presso la sede Municipale - ufficio di Stato Civile
Il disponente deve presentarsi col fiduciario muniti di:
·documento d'identità in corso di validità
·Tessera sanitaria/codice fiscale
·Busta contenente la DAT
Il fiduciario potrà anche non recarsi personalmente presso l’ufficio di Stato Civile e consegnare al disponente la dichiarazione di accettazione debitamente sottoscritta, corredata di copia del documento di identità.
Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa e all’avvenuta registrazione verrà rilasciata ricevuta di deposito e conservazione.
 

Chi contattare

Personale da contattare: Fadda Massimiliano
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Entro il 2023
Recapiti e contatti
via Istria, 1 - 09047 Selargius (CA)
PEC protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
Centralino +39 070 85921
P. IVA 00542650924
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