Rendicontazione 5 per mille

L’art. 2 del D.P.C.M. 7 luglio 2016 dispone che i soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell’art. 11 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 (quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) devono redigere, entro un anno dalle assegnazioni delle somme, apposito rendiconto redatto sull’apposita modulistica, accompagnato da una relazione illustrativa dalla quale risulti chiaramente la destinazione delle somme attribuite.
Gli enti destinatari di contributi di importo inferiore a € 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione erogatrice il contributo stesso, all’invio del rendiconto e della relazione al Ministero dell’Interno ma dovranno comunque conservare la rendicontazione ai propri atti per dieci anni e renderla disponibile per essere presentata su richiesta alla Direzione Centrale della Finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno oppure di altre amministrazioni competenti ad espletare controlli ispettivi.
Ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 111/2017 tali rendiconti, corredati della relazione illustrativa, vanno pubblicati sul sito web

Contenuto inserito il 17-05-2022 aggiornato al 20-05-2022
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