Modulistica
Concessione assegno di maternità
L’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (già art. 66 L. 448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, art. 10 e ss.) riconosce, per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, la concessione da parte del Comune di residenza di un assegno di maternità a favore delle donne che non beneficiano di altra tutela economica della maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento previdenziale inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). La domanda di assegno di maternità deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza, improrogabilmente, entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica in caso di affidamento preadottivo o adozione.
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(Pubblicato il 13/03/2023 - Aggiornato il 13/03/2023 - 616 kb - pdf)